Art. 13.
(Controllo sull'esecuzione del concordato).

      1. L'ente che ha ricevuto la domanda di accesso alla procedura di concordato da parte del sovraindebitato ai sensi dell'articolo 5 deve provvedere al controllo e all'assistenza del sovraindebitato durante tutta la fase di esecuzione dell'accordo, al fine di garantire il buon esisto della procedura.
      2. L'ente di cui al comma 1 riferisce ogni sei mesi sull'attività di controllo svolta inviando apposita relazione alla Commissione nazionale che la trasmette tempestivamente a tutti i creditori.